Art. 19.
(Scioglimento del consiglio regionale).

      1. Il consiglio regionale può essere sciolto quando, per dimissioni o per impossibilità di formare una maggioranza, non sia in grado di funzionare, oppure quando compia atti contrari alle sue attribuzioni.

 

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      2. La proposta di scioglimento del consiglio regionale deve essere avanzata e motivata dal consiglio nazionale.
      3. In caso di scioglimento del consiglio regionale, le sue funzioni e le sue attribuzioni sono esercitate da un commissario straordinario, il quale dispone, entro centottanta giorni dalla data del provvedimento di scioglimento, la convocazione della assemblea per l'elezione del nuovo consiglio regionale. Lo scioglimento del consiglio regionale e la nomina del commissario straordinario sono disposti con decreto del Ministro della giustizia.
      4. Il commissario straordinario ha facoltà di nominare un comitato composto da un minimo di due ad un massimo di sei membri, da scegliersi fra gli iscritti all'albo professionale, che lo coadiuvano nell'esercizio delle sue funzioni. Egli nomina, altresì, un segretario scelto tra gli iscritti all'albo.